Lo scorso 16 maggio è approdato in Senato il testo del disegno di legge di delegazione europea 2018 – Atto n. 944 – approvato dalla Camera lo scorso 13 novembre.

Con tale provvedimento il Parlamento intende delegare al Governo l’emanazione dei decreti legislativi per l’attuazione di alcune direttive europee, tra cui, in particolare, la Direttiva (UE) 2017/1371, che riguarda il tema della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ex D.L.gs 231/2001. Con tale Direttiva – avente per oggetto la “definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari, in conformità dell’acquis dell’Unione in questo settore” – si intende rafforzare la tutela penale contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

In particolare, per quel che concerne l’impatto sulla responsabilità ex D.L.gs 231/2001, vengono in rilievo le previsioni di cui all’art. 3 co. 1 lett. e) e h).

La prima statuizione stabilisce che occorre “integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche che per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo”.

La seconda statuizione stabilisce che occorre “prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive”.

Per l’individuazione delle fattispecie incriminatrici l’art. 3, co. 1, lett. a) stabilisce che queste andranno individuate dal Governo tra “i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Direttiva (UE) 2017/1371”.

Il temine per recepire la direttiva europea in esame è il 6 luglio 2019.