Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione, ha offerto importanti chiarimenti in ordine alla crescente importanza che, ai fini dell’esonero da responsabilità amministrativa dell’ente ex D. Lgs. 231/2001, assume l’adozione e l’attuazione di un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo.
La Suprema Corte, infatti, richiamandosi all’ormai noto insegnamento delle Sezioni Unite (24 aprile 2014, n. 38343, Tyssenkrupp), ha preliminarmente riconosciuto che, in tema di responsabilità delle persone giuridiche, «una volta accertata la commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche che esercitano funzioni apicali, i quali abbiano agito nell’interesse o a vantaggio delle società, incombe sui predetti enti l’onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi». Tanto premesso, i Giudici della Terza Sezione penale hanno altresì precisato che: «la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata, nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2001, sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli».
In definitiva, con i principi affermati nella sentenza in commento la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito l’assunto in base al quale, l’ente che voglia andare esente dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato, ex D. Lgs. 231/2001, non possa ormai prescindere dall’adozione e dall’efficace attuazione di un adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad individuare, dapprima, i rischi connessi allo svolgimento di determinate attività e, quindi, le misure funzionali a prevenire la commissione di reati.