È entrato in vigore il Decreto Legge 14 Giugno 2019 n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), c.d. Decreto Sicurezza Bis.
Il presente provvedimento è composto da 18 articoli, suddivisi in tre capi: il primo include «disposizioni urgenti in materia di contrasto all’immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica», il secondo «disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza» ed il terzo «disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in caso di manifestazioni sportive».
In particolare, il Decreto prevede:
- l’introduzione di circostanze aggravanti per reati commessi «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico», quali violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, devastazione, saccheggio e danneggiamento;
- la pena della reclusione da uno a quattro anni per chi, durante le manifestazioni, lanci o utilizzi illegittimamente razzi, oggetti contundenti o gas;
- l’inasprimento delle sanzioni per chi, «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico», contravvenga al divieto di utilizzare caschi protettivi o qualunque altro mezzo volto a rendere più difficoltoso il riconoscimento della persona da parte degli operatori delle Forze di Polizia;
- l’estensione della competenza delle procure distrettuali e l’applicazione della disciplina delle intercettazioni preventive per le fattispecie associative poste in essere allo scopo di favorire l’immigrazione clandestina;
- il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro, da parte del comandante, armatore o proprietario della nave che non rispetti i divieti e le limitazioni imposte e l’applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa con sequestro cautelare immediato in caso di reiterazione della violazione con la medesima nave;
- l’attribuzione al Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della difesa per le rispettive competenze, del potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito, la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica.