Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema, quello della configurabilità della cd. appropriazione indebita d’uso, oggetto di contrasti interpretativi.
I Giudici della Seconda Sezione penale hanno aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «l’appropriazione indebita può consistere anche nel solo uso della cosa, il quale è un modo di esercitarne il diritto di proprietà, se l’uso stesso non sia assolutamente consentito, atteso il titolo del possesso, ovvero risulti diverso da quello che, secondo questo titolo, è legittimo, divenendo così manifestamente un mezzo per effettuare l’appropriazione, se accompagnato dalla volontà di disporre della cosa come se fosse propria».
In altri termini, anche il semplice uso della cosa è, al ricorrere di certe condizioni, suscettibile d’integrare il reato di appropriazione indebita: ciò che rileva – precisa la Corte – è che l’uso sia indebito, ovvero, «[…] sia avvenuto trascendendo completamente i limiti del titolo in virtù del quale l’agente deteneva in custodia il bene, di modo che l’atto comporti un impossessamento, sia pure temporaneo, del bene, determinandosi così quell’inversione del possesso che costituisce l’elemento oggettivo della struttura del reato».