Con la sentenza in allegato, la sezione I della Corte Europea di Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per aver violato l’art. 3 della CEDU, ovvero il divieto di trattamenti inumani e degradanti. I Giudici di Strasburgo hanno stabilito che la condanna imposta al sig. Viola ai sensi dell’art. 4 bis della Legge sull’ordinamento penitenziario (c.d. ergastolo ostativo) ne limitasse eccessivamente la possibilità di revisione della pena e, conseguentemente, l’opportunità di una futura scarcerazione.
In particolare, la Corte, pur riconoscendo la gravità e la peculiarità del fenomeno mafioso e segnalando come le scelte dello Stato in materia di giustizia penale non siano di sua competenza, evidenziava come la necessità di dimostrare la rottura dei legami con associazioni criminose particolarmente “resistenti” attraverso strumenti collaborativi fosse incompatibile con il principio della possibilità di revisione della pena attraverso una valutazione del percorso trattamentale. Infatti, in relazione alla scelta di collaborare con la giustizia «la Corte dubita della libertà della predetta scelta e anche dell’opportunità di stabilire un’equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale del condannato».
Secondo i Giudici di Strasburgo «l’assenza di collaborazione con la giustizia determina una presunzione inconfutabile di pericolosità sociale» che ha per effetto di privare il detenuto di qualsiasi prospettiva di liberazione in contrasto con la funzione di risocializzazione della pena e con il rispetto della dignità umana che si trova al centro del sistema messo in atto dalla Convenzione.
L’impatto della presente decisione andrà attentamente valutato nei prossimi mesi, quando la Corte Costituzionale si troverà ad affrontare la questione di costituzionalità dell’art. 4 bis della Legge sull’ordinamento penitenziario.