Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis c.p., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, è punibile anche a titolo di dolo eventuale, nonostante sia una fattispecie a dolo generico «per la cui punibilità è richiesta la volontà di abusare del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale».
In particolare, la suprema Corte ha osservato che l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 452- bis c.p. è soddisfatto dalla consapevolezza del reo «della situazione di criticità connessa alla gestione dell’impianto sin dal momento in cui aveva avuto affidato in gestione il servizio» e dalla accettazione consapevole del «rischio del verificarsi dell’evento costituito dall’inquinamento ambientale conseguente alla prosecuzione dell’attività», motivo per cui «il tentativo di escludere una propria responsabilità appare, rebus sic stantibus, privo di qualsiasi pregio, attesa la punibilità del delitto in esame anche a titolo di dolo eventuale».