Nella sentenza che può leggersi in allegato la Suprema Corte ha precisato quali sono gli elementi che distinguono la fattispecie delittuosa della frode informatica da quella di utilizzazione indebita di carte di credito.
A tal fine, i Giudici della Seconda Sezione penale hanno riconosciuto che l’«elemento specializzante» della frode informatica di cui all’art. 640 ter c.p. consiste nell’utilizzo fraudolento del sistema informatico che, a sua volta, costituisce «presupposto assorbente» rispetto all’indebita utilizzazione dei codici di accesso ex art. 55, n. 9, d.lgs. n. 231/2007 (oggi art. 493 ter c.p.).
Il reato di frode informatica, dunque, si differenzia dall’indebita utilizzazione di carte di credito – che punisce «chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi» – poiché il soggetto «servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetra abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettua illecite operazioni di trasferimento di fondi».