Sulla Gazzetta Ufficiale n. 113, del 16 maggio 2019, è stata pubblicata la legge 3 maggio 2019, n. 39, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014».

Con tale provvedimento sono state introdotte diverse novità, d’immediata rilevanza penalistica, riguardanti la commissione dei reati di «frode in competizioni sportive» e di «esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati» di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

In particolare, accanto alla previsione della confisca obbligatoria, anche per equivalente, da disporsi nei casi di condanna o di patteggiamento per taluno dei predetti delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, l’ulteriore novità, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, si è invece sostanziata nell’introduzione del nuovo articolo 25-quaterdecies nel testo del D.lgs. n. 231/2001.

Con tale ultima disposizione il Legislatore ha ulteriormente ampliato il catalogo dei c.d. reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente prevedendo che, in relazione alla commissione di una delle fattispecie di cui agli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applichino nei confronti dell’ente, eventualmente responsabile, le sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote, per i delitti, ovvero, fino a duecentosessanta quote, in caso di contravvenzioni. Si è inoltre sancita, nei confronti dell’ente, l’applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno.

La nuova legge, per espressa previsione, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero, il 17 maggio 2019.