Con l’ordinanza n. 117, depositata lo scorso 10 maggio, la Corte costituzionale, attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale, ha chiesto ai giudici di Lussemburgo di stabilire se, per il diritto comunitario, chi è sospettato di market abuse abbia il diritto di non rispondere alle domande della CONSOB nell’ambito della sua attività di vigilanza sui mercati finanziari.
La questione esaminata dalla Consulta, e sulla quale dovranno ora pronunciarsi anche i giudici europei, origina dalla vicenda di un amministratore di società che, sostenendo di aver semplicemente esercitato il diritto, costituzionalmente garantito, di non rispondere a domande da cui sarebbe potuta emergere la propria responsabilità, aveva impugnato il provvedimento con il quale gli era stata irrogata una pesante sanzione, per non aver risposto alle domande poste da CONSOB su operazioni finanziarie sospette da lui stesso compiute.
La Corte di Cassazione, a suo tempo investita del caso, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 187quinquiesdecies del T.U.F., nella parte in cui tale norma, senza contemplare alcuna eccezione in favore di chi sia già sospettato di aver commesso un illecito, si limita a prevedere una sanzione da 50.000 a un 1.000.000 di euro a carico di colui che “non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB”.
La Corte costituzionale ha preliminarmente rilevato che il diritto comunitario stabilisce a carico degli Stati l’obbligo di sanzionare la mancata collaborazione con le autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Pertanto, prima di decidere la questione di legittimità costituzionale, la Consulta ha ritenuto opportuno chiedere alla Corte di Giustizia se quest’obbligo valga anche nei confronti di chi è sospettato di aver commesso un illecito e se, in ipotesi, sia compatibile con il “diritto al silenzio”, ossia, con il diritto, riconosciuto dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di non essere costretto a rendere dichiarazioni autoaccusatorie.