Le Sezioni Unite con la recente sentenza n. 22533 del 22 maggio 2019, che può leggersi in allegato, hanno risolto una questione giuridica riguardante l’art. 597 co. 5 c.p.p., ai sensi del quale, il giudice dell’appello dispone anche d’ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel casellario giudiziario o l’applicazione di circostanze attenuanti.
Con ordinanza n. 38398 era stata rimessa alle Sezioni Unite la questione di diritto «se, e a quali condizioni, il giudice d’appello debba motivare il concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere di applicare d’ufficio la sospensione condizionale della pena». In altre parole, se l’obbligo di motivazione sul punto da parte del giudice dell’appello rappresenti un potere-dovere cui egli non possa sottrarsi in alcun caso, anche in assenza di una specifica richiesta di applicazione di uno degli istituti da parte della difesa.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che «fermo restando il dovere del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere ufficioso di applicare la sospensione condizionale della pena, l’imputato, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del beneficio qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di appello».