Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto per cui «il delitto di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) non concorre, bensì è assorbito nel più grave reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)».
Nel ragionamento dei Giudici le due fattispecie criminose sono poste a tutela del medesimo bene giuridico, ovvero il domicilio informatico, e non rappresentano due reati informatici concorrenti poiché costituite da condotte che si distinguono esclusivamente per la diversa invasività della loro portata. Ne consegue che il reato di cui all’art. 615 quater c.p. «costituisce un antecedente necessario» del reato di cui all’art. 615 ter c.p., «sempre che quest’ultimo sia contestato, procedibile e integrato nel medesimo contesto spazio-temporale, in danno della medesima persona fisica».