Con la sentenza numero 99 (relatrice Marta Cartabia), depositata il 19 Aprile 2019, la Corte Costituzionale ha accolto la questione sollevata dalla Corte di Cassazione dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter c. 1-ter ord. pen. «nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter».
La Consulta ha così stabilito che i giudici potranno concedere, anche nel caso in cui la pena residua sia superiore ai quattro anni, la misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga”, per il detenuto che manifesti una grave malattia di tipo psichiatrico, così come già accade per le gravi malattie di tipo fisico. I giudici dovranno valutare se il detenuto, invece che rimanere in carcere, debba essere trasferito all’esterno (abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza), tenendo conto di vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua pericolosità, le sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell’istituto penitenziario, la necessità di salvaguardare la sicurezza collettiva.
La Corte Costituzionale ha in questo modo voluto colmare un grave vuoto di tutela del diritto fondamentale alla salute dei detenuti, nell’idea che la mancanza di alternative al carcere per chi, durante la detenzione, sia colpito da una grave malattia mentale, costituisca un trattamento inumano e degradante poiché in grado di provocarne una sofferenza talmente grave da determinare un eccesso di pena contrario al senso di umanità ed in grado di peggiorarne le condizioni di salute.