È ammissibile la richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., non subordinata all’estinzione del debito tributario, per i reati di dichiarazione infedele od omessa e di occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui sia obbligatoria la conservazione: può riassumersi in questi termini l’innovativo principio di diritto statuito dalla Corte Suprema con la recente sentenza, n. 10800 del 12 marzo 2019, che può leggersi in allegato.

Con tale pronuncia si dà seguito all’orientamento, espresso in altra  pronuncia (Cass. Pen., Sez. III., 12/04/2018, n. 38684), secondo cui, in relazione al delitto di omesso versamento dell’Iva, di cui all’art. 10 ter D.lgs. 74/2000 e, di riflesso, anche ai delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di indebita compensazione, di cui agli artt. 10 bis, e 10 quater D.lgs. 74/2000, l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento, ai sensi dell’art. 13 bis D.lgs. 74/2000, in quanto l’art. 13 della citata legge configura tale comportamento come causa di non punibilità per i summenzionati delitti e, quindi, il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili.

La sentenza in commento estende l’applicazione di tale principio di diritto anche ai delitti di cui agli artt. 4, 5 e 10 della legge sui reati tributari, basandosi sull’ analogo assunto in virtù del quale, per i predetti delitti «il ravvedimento operoso costituisce causa di non punibilità» – a norma dell’art. 13 comma 2 D. lgs n. 74/2000 – «e, dunque, non può configurare una condizione per accedere al rito alternativo del patteggiamento».