Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, ha affermato il principio di diritto in base al quale: «in relazione alla condotta di chi, vantando un’influenza – effettiva o meramente asserita – presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all’art. 346 cod. pen. formalmente abrogata dall’art. 1, comma 1 lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e la fattispecie di cui all’art. 346-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1 lett. t), stessa legge.»

Tanto premesso, i Giudici di legittimità hanno tuttavia precisato come, diverso e più mite, sia il trattamento sanzionatorio previsto dalla nuova fattispecie incriminatrice di cui all’art. 346 bis cod. pen.: «l’attuale incriminazione prevede la pena massima di quattro anni e sei mesi di reclusione, mentre il massimo edittale della pena detentiva del previgente art. 346 c.p. era fissato in cinque anni».

Conclusivamente la Suprema Corte ha quindi rilevato che «essendo mutati i parametri sanzionatori di riferimento[…] va ribadito il diritto dell’imputato, desumibile dall’art. 2, comma 4, c.p., ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo», con la conseguenza che, il Giudice della cognizione ha «il dovere di applicare la lex mitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta» e deve, pertanto, «rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità».