Con la sentenza n. 112 (relatore Francesco Viganò), depositata in data 10 maggio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 187 sexies T.U.F. nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto degli illeciti amministrativi di manipolazione del mercato ex art. 187 bis T.U.F. e di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187 ter.

È utile precisare come la questione presentata alla Corte riguardasse la formulazione precedente dell’art. 187 sexies, che prevedeva la confisca anche dei “beni utilizzati” per commettere gli illeciti amministrativi di cui sopra. La disposizione normativa era stata in seguito oggetto di una modifica legislativa, introdotta dal d.lgs. 107/2018, che aveva espunto la nozione di “beni utilizzati” ma confermando la confisca obbligatoria in via alternativa del “profitto” o del “prodotto” dell’illecito. La Consulta ha così dichiarato illegittimità costituzionale del testo originario dell’art. 187 sexies e, in via consequenziale, della formulazione novellata.

La Consulta ha chiarito come il “prodotto” degli illeciti previsti dal Testo unico sulla finanza sia «rappresentato dall’insieme degli strumenti acquistati, ovvero dall’intera somma ricavata dalla loro vendita», mentre il “profitto” consista nell’«utilità economica conseguita mediante la commissione dell’illecito». I “beni utilizzati” sono, invece, le «somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari alienati dall’autore».

La Corte ha inoltre evidenziato come, se da un lato la confisca del “profitto” ha mera natura “ripristinatoria” della situazione patrimoniale precedente all’illecito, dall’altro lato la confisca del “prodotto” e dei “beni utilizzati” ha una funzione “punitiva”, consistendo in una «limitazione del diritto di proprietà di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito».

Secondo la Consulta, la combinazione tra le elevatissime sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico della finanza e l’ulteriore sanzione di carattere punitivo rappresentata dalla confisca del “prodotto” e dei “beni utilizzati” conduce «a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati», in aperto contrasto con il principio della necessaria proporzionalità della sanzione. Nel ragionamento della Corte, questa sproporzione emerge emblematicamente nel caso oggetto del giudizio a quo dove, a fronte di un profitto di circa € 27.000,00 ricavato dall’operazione illecita, la sanzione patrimoniale irrogata ammontava a € 350.000,00.

La Corte Costituzionale ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale della confisca del “prodotto” e dei “beni utilizzati” per commettere gli illeciti previsti dal Testo unico della finanza «in ragione del suo contrasto con gli artt. 3, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 prot. addiz. CEDU, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE».