La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha sancito il seguente principio di diritto: rientrano nel novero delle «attività speculative» previste dall’art. 648-ter 1, comma 1, cod. pen., disciplinante il reato di autoriciclaggio, anche il gioco d’azzardo e le scommesse, in quanto attività idonee a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto «in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».

La suprema Corte è arrivata a questa conclusione tramite un’interpretazione estensiva del concetto di «attività speculative», rivolta cioè a determinare la portata del precetto secondo il pensiero e la volontà del legislatore anche al di là della dizione strettamente letterale. In questo senso, secondo il Giudice di legittimità i giochi o le scommesse caratterizzati da azzardo rientrano nella fattispecie di speculazione di cui all’art. 648-ter c.p. in quanto attività praticate con il fine di lucro ed in cui la vincita o la perdita è aleatoria, non avendo l’abilità del partecipante un’importanza determinante rispetto all’esito.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che mediante l’impiego del denaro nel gioco d’azzardo o nella scommessa si raggiunge proprio il risultato che l’art. 648-ter c.p. intende sanzionare: l’autore del reato presupposto, anziché tenere per sé il denaro o destinarlo al mero utilizzo o godimento personale, lo impiega con l’intento di ricavarne un profitto accettando, per contro, pure il rischio di una perdita. Così facendo, il denaro di provenienza illecita viene immesso nel circuito economico con la nuova veste di una legittima provenienza.