Il 2 aprile il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 925 relativo alla “Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo”. Il provvedimento, composto da cinque articoli, esclude dall’ambito di applicabilità del giudizio abbreviato i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
L’articolo 1 modifica l’art. 438 c.p.p. nel prevedere che:
- «non è ammesso il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo» (nuovo comma 1-bis);
- nel caso in cui la richiesta di rito abbreviato da parte dell’imputato sia giudicata inammissibile in base al nuovo comma 1-bis, è possibile riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell’udienza preliminare (nuova formulazione del comma 6);
- se la richiesta di rito abbreviato è dichiarata inammissibile nel corso dell’udienza preliminare in base al nuovo comma 1-bis, il giudice all’esito del dibattimento applica la riduzione di pena connessa al negato rito speciale se ritiene che il fatto accertato non sia punibile con l’ergastolo (nuovo comma 6-ter).
L’articolo 2 modifica l’articolo 441-bis c.p.p., dedicato all’ipotesi di nuove contestazioni da parte del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato, prevedendo che, se le nuove contestazioni riguardano un delitto punito con l’ergastolo, il giudice revochi l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato facendo proseguire il procedimento nelle forme ordinarie (nuovo comma 1-bis).
L’articolo 3, coerentemente con l’esclusione del rito speciale per i reati puniti con l’ergastolo previsto dall’articolo 1, modifica l’articolo 442 co. 2 c.p.p. eliminando le attuali previsioni in merito alla trasformazione sia della pena dell’ergastolo in reclusione di 30 anni sia della pena dell’ergastolo con isolamento diurno in ergastolo.
L’articolo 4 interviene per modificare l’art. 429 c.p.p. e le previsioni sul decreto che dispone il giudizio all’esito dell’udienza preliminare. Il legislatore ha introdotto il comma 2-bis che prevede che, se all’esito dell’udienza preliminare l’originaria imputazione per reato punito con l’ergastolo viene derubricata dal GUP, lo stesso giudice deve informare l’imputato nel decreto di rinvio a giudizio della possibilità di richiedere il rito abbreviato entro 15 giorni. Se l’imputato sceglierà di richiedere il rito speciale, esso si svolgerà in camera di consiglio innanzi al medesimo giudice dell’udienza preliminare, così come previsto dall’art. 458 c.p.p.
Infine, l’articolo 5 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’applicabilità ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore.