Con sentenza 21 marzo 2019, n. 63, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 co. 2 d.lgs. 72/15 nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, previsto dall’art. 187-bis Tuf.

Con la medesima pronuncia la Corte, in via consequenziale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 72/ anche nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di manipolazione del mercato, previsto dall’art. 187-ter Tuf.

Con la sentenza in commento il principio di retroattività della legge più favorevole ha trovato definitivo riconoscimento nel nostro ordinamento interno, anche in relazione alle sanzioni amministrative punitive, con l’ulteriore conseguenza che, alle condanne per gli illeciti amministrativi contemplati nella parte V del Tuf, dovrà ritenersi applicabile, non già il più severo il trattamento della “quintuplicazione” della sanzione, originariamente introdotto dalla legge n. 262 del 2005, bensì il più mite trattamento sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 72 del 2015.