Il 3 aprile 2019 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge AC. 1455 recante “Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” che prevede l’inserimento, dopo il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., dell’art. 612-ter c.p. denominato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (cd. revenge porn).

Il primo comma della disposizione normativa punisce con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro «chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone interessate».

La stessa pena è prevista per chiunque riceva o comunque acquisisca le immagini o i video, senza dunque esserne l’autore o senza averli sottratti in maniera fraudolenta, e decida di diffonderli «senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento». A differenza della fattispecie di cui al primo comma, qui il legislatore ha scelto di introdurre il dolo specifico di nocumento.

Il terzo comma prevede l’inasprimento della pena per il caso in cui l’autore del reato sia il coniuge, anche separato o divorziato, della persona offesa o sia legato da una relazione affettiva, anche se terminata, con la persona offesa, ovvero se i fatti di reato siano commessi tramite strumenti telematici o informatici.

Il quarto comma prevede l’aumento delle sanzioni nel caso in cui la vittima del reato si trovi in condizioni di inferiorità fisica o psichica oppure in stato di gravidanza.

Infine, il quinto ed ultimo comma ricalca sostanzialmente l’ultimo comma dell’art. 612-bis c.p. nel prevedere un termine esteso per la proposizione della querela, ovvero 6 mesi, l’irrevocabilità della querela se non in sede processuale e la procedibilità d’ufficio nei casi previsti dal quarto comma o quando il fatto di reato sia connesso «con altro delitto per il quali si deve procedere d’ufficio».

Oltre al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il disegno di legge prevede l’introduzione del nuovo art. 583-quinquies c.p., delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, e la modifica dell’art. 366 c.p.p. (assunzione di informazioni), al quale viene aggiunto il comma 1-ter che prevede l’obbligatorietà per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato quando si procede per i delitti di violenza domestica e di genere (si veda il testo in allegato).

In data 8 aprile, il disegno di legge è stato trasmesso al Senato per l’approvazione definitiva con il titolo “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.