Con la sentenza allegata, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a fare il punto sul rapporto tra l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis c.p., e l’accertamento della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. I giudici della Terza sezione della Suprema Corte, richiamando un proprio precedente orientamento (decisione 9072/2018), hanno affermato il principio di diritto in base al quale: «in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica».
Tanto premesso – si legge ancora nella motivazione della sentenza in commento – deve essere ribadita «l’esclusione di ogni automatismo tra l’eventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto nei confronti dell’autore del reato e l’accertamento della responsabilità dell’ente, la cui autonomia è stabilita dal già citato art. 8 d.lgs. 231/2001, nel quale, come è noto, si afferma che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, nonché quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia».
Quanto infine alle ragioni della riconosciuta autonomia della responsabilità dell’ente rispetto alle vicende che riguardano il reato presupposto ed il suo autore, persona fisica, esse sono state individuate nel fatto che, in linea generale, «il reato è stato commesso nell’interesse dell’ente o da esso l’ente ha comunque tratto un vantaggio e che, come emerge anche dalla relazione ministeriale al d.lgs. 231/01, il sistema così impostato consente di contenere gli effetti negativi di eventuali accorgimenti adottati da soggetti aventi struttura organizzativa interna complessa tali da rendere difficoltosa, se non impossibile, l’individuazione dell’autore del reato».