Come anticipato nella newsletter del mese di marzo, entro il 6 luglio 2019 il legislatore italiano dovrà recepire le previsioni della Direttiva 2017/1371 (cd. Pif).

In particolare, si segnala l’impatto significativo che avrà il recepimento della Direttiva Pif sul sistema della responsabilità da reato degli enti ex d. lgs. 231/2001. Infatti, se attualmente nel nostro ordinamento i delitti tributari non sono considerati come reati presupposto della responsabilità degli enti, la Direttiva europea imporrà ai legislatori nazionali di estendere tale responsabilità alle frodi in materia di Iva considerate “gravi”, ovvero legate a condotte illecite di carattere intenzionale che comportino un danno complessivo pari ad almeno dieci milioni di euro e che siano connesse al territorio di due o più Stati membri.

Tra le condotte illecite perpetrate in “sistemi fraudolenti transfrontalieri” espressamente previste dalla Direttiva, vi sono: l’utilizzo e la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’Iva, che comportino la diminuzione di risorse del bilancio UE; la mancata comunicazione di un’informazione relativa all’Iva in violazione di un obbligo specifico, con la conseguente diminuzione di risorse del bilancio UE; la presentazione di dichiarazioni esatte relative all’Iva per dissimulare fraudolentemente il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’Iva.

Alla luce di queste importanti novità, gli enti dovranno necessariamente aggiornare i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ex d.lgs. 231/2001 per adeguarsi alle nuove disposizioni di derivazione europea.