Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione, pronunciandosi su una prospettata violazione del principio del ne bis in idem, ha sancito che «le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 144 TUB per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell’art. 187 ter TUF per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU» (cfr. Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia). I giudici della Suprema Corte hanno in definitiva ribadito il principio di diritto, già affermato dalla giurisprudenza civile, secondo il quale , «nel caso delle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia con la procedura di cui all’art. 145 TUB, non ricorrono gli indici – qualificazione giuridica, natura dell’illecito e grado di severità delle sanzioni – della natura sostanzialmente penale elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (i c.d. Engel criteria) nella ormai celebre sentenza dell’8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi: le sanzioni sono, infatti, qualificate come amministrative, sono irrogate per ipotesi diverse da quelle oggetto di norme penali, ed il grado di afflittività, in considerazione dei massimi edittali previsti, non appare omogeneo a quello proprio delle sanzioni penali».