Con le sentenze in rassegna – depositate contestualmente lo scorso 27 febbraio – la Corte costituzionale ha censurato, per l’eccessiva genericità, alcune disposizioni in materia di misure di prevenzione, la cui disciplina – lo si anticipa – è stata ridisegnata in senso certamente più garantista.
In particolare, con la sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019, richiamando valutazioni già espresse dalla Corte EDU in occasione della pronuncia resa nel caso De Tommaso c. Italia, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. add. CEDU (proprietà privata), e con l’art. 25, comma 3, Cost., per quanto attiene alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca, nonché, per contrasto con l’articolo 117, comma 1, Cost., in riferimento all’art. 2 Prot. add. n. 4 CEDU (libertà di circolazione), e con l’art. 42 Cost., per quanto attiene alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – degli artt. 1, lett. a), 4, comma 1, lett. c) e 16 del d.lgs. n. 159/2011, nella misura in cui consentono l’applicazione di misure di prevenzione personali (da parte del questore o dell’autorità giudiziaria) e reali (sequestro e confisca) a coloro che «debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi».
La decisione della Corte muove da una valutazione di eccessiva genericità della formulazione normativa: secondo i Giudici costituzionali, infatti, l’espressione «traffici delittuosi» non è in grado di indicare, con sufficiente precisione, quali comportamenti criminosi possano dar luogo all’applicazione della sorveglianza speciale, del sequestro o della confisca dei beni e ciò costituisce una violazione del principio di legalità, secondo cui ogni misura restrittiva della libertà personale o della proprietà dell’individuo deve essere fondata su di una legge che ne determini con precisione i presupposti di applicazione.
Con la sentenza n. 25 del 27 febbraio 2019 la Consulta ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 2 del d. lgs. n. 159/2011, nella parte in cui punisce, come delitto, l’inosservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi» da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. Secondo il Giudice costituzionale, in conformità con quanto già rappresentato anche dalla Corte EDU, nella sopra menzionata sentenza resa nel caso De Tommaso c. Italia, la norma censurata, stante l’eccessiva genericità delle prescrizioni ivi contenute, «viola il canone di prevedibilità della condotta sanzionata con la limitazione della libertà personale, quale contenuto in generale nell’art. 7 CEDU e in particolare nell’art. 2 del Protocollo n. 4, e rilevante come parametro interposto ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost.». Per la medesima ragione, la Corte ha altresì esteso, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la declaratoria d’illegittimità costituzionale anche al meno grave reato contravvenzionale, previsto dal comma 1 dell’art. 75 d. lgs n. 159/2011 che si configura quando la violazione delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi» è commessa dal sorvegliato speciale, senza obbligo o divieto di soggiorno.