In esito alla udienza pubblica del 28 febbraio 2019, le Sezioni Unite hanno affrontato la seguente questione: «se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall’art. 216 legge fall., come riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, debbano essere commisurate, ai sensi dell’art. 37 c.p., alla pena principale applicata, ovvero debbano essere determinate dal giudice, nell’ambito dei limiti edittali risultanti dalla nuova formulazione, in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p.».
Secondo l’informazione provvisoria 4/2019 diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione nei seguenti termini: «Le pene accessorie previste dall’art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p.».
L’intervento del collegio mette fine al contrasto giurisprudenziale sorto in seguito alla pronuncia n. 222, dello scorso 5 dicembre, con la quale la Consulta ha dichiarato incostituzionale la misura fissa della pena accessoria di cui articolo 216, ultimo comma, della legge fallimentare. Smentita, in particolare, la Quinta Sezione penale della Cassazione che, pure all’esito dell’intervento del Giudice delle Leggi, ha continuato ad applicare pene accessorie commisurate a quella principale, sul rilievo che, essendo le prime determinate soltanto nel massimo, esse andrebbero soggette alla disciplina ex art. 37 c.p. Le Sezioni Unite, invece, aderiscono al diverso orientamento in virtù del quale l’entità delle pene accessorie per il delitto di bancarotta fraudolenta, dev’essere discrezionalmente determinata dal giudice, in concreto ed in modo svincolato dall’entità stabilità per la pena principale, potendo oscillare da una entità minima anche inferiore a quella della pena principale (quindi anche 15 giorni in base all’art. 35 bis c.p.) fino ad un massimo di 10 anni. Si tratterà di verificare, a tal riguardo, le modalità della condotta, la gravità del danno, l’intensità della colpa e la capacità a delinquere, verificando anche i motivi della condotta, i precedenti e il comportamento tenuto dopo il reato.
In attesa del deposito delle motivazioni della sentenza resa dalle Sezioni Unite, pubblichiamo l’ordinanza n. 56458, del 12 dicembre 2018, con cui la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di diritto in relazione all’inflizione delle pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta, di cui all’ultimo comma dell’art. 216 l.f.