Con la sentenza n. 8350, depositata il 26 febbraio 2019, la terza sezione penale della Corte di Cassazione è tornata, ancora una volta, a pronunciarsi sul tema relativo alla confisca urbanistica ex art. 44, co. 2 d.P.R. n. 380/01, in ipotesi di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione.
Alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 49 del 2015 e, più recentemente, ribaditi dalla Corte Edu nella nota sentenza resa nel caso G.I.E.M. c. Italia, i Giudici di legittimità hanno confermato, anzitutto, che «il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato a condizione che il giudice abbia accertato la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nelle sue componenti oggettive e soggettive, assicurando alla difesa il più ampio diritto alla prova e al contraddittorio». Premesso, quindi, che «è, in astratto, pienamente conforme ai principi nazionali e convenzionali, la compatibilità tra la confisca urbanistica e la pronuncia di una sentenza di prescrizione», in quest’ultima ipotesi la Corte ha altresì affermato che la confisca può essere ordinata anche dal giudice di primo grado «non potendosi ravvisare nella disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., che conferisce detto potere al giudice dell’impugnazione, una preclusione al suo esercizio da parte del giudice di prima istanza».
La sentenza in rassegna affronta, poi, la questione relativa alla possibilità, o meno, di disporre la confisca nei confronti della persona giudica, proprietaria del bene lottizzato, che sia rimasta estranea al processo. Sul punto, la Suprema Corte non ha ritenuto essenziale, ai fini della confisca, che l’ente abbia preso parte al processo «poiché – si legge nella motivazione della sentenza in commento – una simile evenienza è attualmente estremamente problematica», posto che «il D. Lgs. 231/2001, non contempla, tra i reati presupposto, la lottizzazione abusiva». Invero, fatta questa premessa, la Corte ha affermato che, per un verso, la «partecipazione della persona giuridica al processo penale di cognizione può essere assicurata, nel rispetto dei principi convenzionali, attraverso l’applicazione estensiva di norme interne (artt. 197 c.p. e 89 c.p.p.)» e che, d’altra parte, «la persona giuridica, proprietaria del bene confiscato, che sia rimasta estranea al processo, può far valere le sue ragioni innanzi al giudice dell’esecuzione, cui è demandato il compito di accertare autonomamente la sussistenza del reato e la riferibilità alla persona giuridica della condizione di terzo estraneo di buona fede, condizione che – a detta dei Giudici di legittimità – non può essere riconosciuta all’ente che abbia costituito il mero schermo dell’azione compiuta dalla persona fisica riconosciuta responsabile del reato».
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che è conforme al principio di proporzionalità di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, «la confisca che risulti, dall’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, limitata agli immobili direttamente interessati dalla lottizzazione abusiva e ad essa funzionali». La verifica al riguardo, richiedendo un accertamento in fatto, compete al giudice di merito il quale deve fornire adeguata e specifica motivazione sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti propri di tale giudizio.