Con la sentenza n. 87451, depositata lo scorso 27 febbraio, la quinta sezione penale della Corte di cassazione, richiamando un recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite, ha affermato che: «integra il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico» di cui all’art. 615 ter c.p. «la condotta del pubblico ufficiale, o dell’incaricato di un pubblico servizio, che acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita». Scopo della norma incriminatrice è, infatti, quello di inibire gli ingressi abusivi nel sistema informatico, assumendo rilievo l’ingresso stesso, non sorretto da ragioni collegate al servizio (pubblico o privato) svolto, indipendentemente cioè da quanto l’agente abbia effettivamente carpito in modo indebito. Secondo l’orientamento interpretativo accolto dai Giudici di legittimità, dunque, la fattispecie prevista dall’art. 615 ter c.p., «configura un reato di pericolo che si concretizza ogniqualvolta l’ingresso abusivo riguardi un sistema informatico in cui sono contenute notizie riservate, indipendentemente dal tipo di notizia eventualmente appresa».