Con la pronuncia che può leggersi in allegato, resa nell’ambito di un giudizio in cui all’imputato era contestato il delitto di cui all’art. 648 ter.1 c.p. per avere reinvestito i proventi illeciti (derivanti, nella specie, da numerose truffe) nell’acquisito di moneta virtuale, la Corte di Cassazione ha offerto importanti precisazioni concettuali in ordine agli elementi costituitivi del reato di autoriciclaggio. In particolare, confutando la prospettazione difensiva – secondo cui le operazioni di acquisto di moneta virtuale con il denaro provento delle truffe non avrebbero alcuna finalità speculativa e, in ogni caso, le regole del mercato di riferimento non consentirebbero di nascondere l’identità dell’acquirente, essendo incentrate su criteri di trasparenza – la Corte di legittimità ha ribadito che la moneta virtuale «non può essere esclusa dall’ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell’art. 648 ter.1 c.p.», atteso che l’indicazione normativa ex art. 648-ter.1 c.p. delle attività (economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative), in cui il denaro, profitto del reato presupposto, può essere impiegato o trasferito appare «diretta ad individuare delle macro aree, tutte accomunate dalla caratteristica dell’impiego finalizzato al conseguimento di un utile, con conseguente inquinamento del circuito economico, nel quale, vengono immessi denaro o altre utilità provenienti da delitto e delle quali il reo vuole rendere non più riconoscibile la loro provenienza delittuosa».
In tal senso – come si legge nella motivazione – per un verso possono essere ricondotte al concetto di attività speculativa «quelle in cui il soggetto ricerca il raggiungimento di un utile, anche assumendosi il rischio di considerevoli perdite» e, per altro, l’acquisto di bit-coin si presta ad agevolare condotte illecite, in quanto «è possibile garantire un alto grado di anonimato (sistema c.d. permissionless), senza previsione di alcun controllo sull’ingresso di nuovi ‘nodi’ e sulla provenienza del denaro convertito». Sulla base di tali premesse la Corte di Cassazione ha quindi affermato il principio secondo cui «intregra il delitto previsto dall’art. 648-ter.1 c.p. l’acquisto in valuta virtuale del provento di attività illecite (nella specie, numerose truffe), posto che sono riconducibili nella nozione di “attività speculativa” anche quelle in cui il soggetto ricerca il raggiungimento di un utile, anche assumendosi il rischio di considerevoli perdite».