È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 il d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» (c.d. decreto frodi).

In ambito penalistico, rileva in particolare l’art. 2 del suddetto decreto, che introduce modifiche di segno ampliativo alla rubrica e al testo degli artt. 240 bis (“Confisca in casi particolari”), 316 bis (“Malversazione a danno dello Stato”), 316 ter c.p. (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”) e 640 bis (“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”). Lo scopo dichiarato di tale intervento è quello di incrementare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche.

In particolare, sono state introdotte le seguenti principali novità:

  • all’articolo 240 bis 1 dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,», così ampliando il catalogo dei reati in relazione ai quali, in caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, è consentita la confisca speciale;
  • all’articolo 316 bis:
    • nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche» (il delitto, a seguito della modifica, è rubricato “Malversazione di erogazioni pubbliche”);
    • al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste», con l’effetto di ampliare la portata incriminatrice della norma;
  • all’articolo 316 ter:
    • nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche» (il delitto, a seguito della modifica, è rubricato “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”);
    • al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»;
  • all’articolo 640 bis, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

Inoltre, è stata introdotta una previsione incriminatrice al comma 13 bis.1 dell’art. 119 d.l. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 (“Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”), volta a punire il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1 ter, lettera b), esponga informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici  del  progetto  di  intervento  o  sulla  effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesti falsamente la congruità delle spese (con aumento della pena nel caso in cui il reato sia commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri), ed è stato modificato il comma 14 del medesimo articolo.