La Terza Sezione ha affermato, in relazione ad un caso di omessa dichiarazione fiscale ex art. 5 d.lgs. 74 del 2000 e in conformità alla giurisprudenza consolidata, che la delega dell’adempimento delle incombenze fiscali a un commercialista non esonera da responsabilità penali il contribuente, il quale risponde dei relativi illeciti fiscali, stante la natura personale e non delegabile degli obblighi tributari. La Corte ha inoltre stabilito come la prova dell’elemento soggettivo del reato in questione non derivi da una semplice violazione dell’obbligo dichiarativo e non insorga neppure per culpa in vigilando sull’operato del professionista ma derivi da una serie di elementi sintomatici dimostrativi del fatto che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione. Tra essi, l’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta.
In definitiva, la Corte ha evidenziato come l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incomba direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi, avendone la legale rappresentanza, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità. Il fatto di avvalersi di professionisti incaricati della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su queste ultime l’obbligo dichiarativo che incombe direttamente sul contribuente.