Con la sentenza che può leggersi in allegato la Sesta Sezione ha affermato che, anche a seguito della riformulazione del reato di abuso di ufficio ad opera del d.l. n. 76/20, convertito con modifiche nella L. n. 120/20 – che, come noto, ha ristretto l’ambito applicativo del reato di cui all’art. 323 c.p., richiedendo l’inosservanza di «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità» – ai fini della integrazione del delitto la violazione di norme contenute in regolamenti può conservare rilevanza penale nel caso in cui esse, operando quali norme interposte, si risolvano nella specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria e purché questa sia conforme ai canoni della tipicità e tassatività propri del precetto penale. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto colpevole il pubblico ufficiale che ometteva di astenersi da un concorso cui partecipava il nipote vincitore.