Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine ad una vicenda in cui un amministratore di società, interamente partecipata da un Comune, è stato condannato per i delitti di peculato (art. 314 c.p.) e bancarotta fraudolenta distrattiva per essersi appropriato di ingenti risorse economiche di cui aveva la disponibilità in ragione della propria funzione pubblica, e per avere distratto le medesime risorse dalla loro destinazione così cagionando il dissesto della società, poi culminato con la sentenza di fallimento.
In relazione a tale vicenda, in particolare, i Giudici della VI Sezione, si sono soffermati sul seguente quesito: «se nella specie sia configurabile il concorso formale tra il reato di peculato e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, se cioè tra le norme in questione vi sia rapporto di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen), ovvero se esse si pongano in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente l’altro».
I Giudici della Suprema Corte, in proposito, hanno sottolineato che, peculato e la bancarotta fraudolenta per distrazione, sono reati differenti per struttura e offensività: la bancarotta fraudolenta per distrazione «vede la condotta tipica perfezionarsi quando l’agente procuri il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività», mentre nel peculato «assumono rilievo gli abusi correlati alla disponibilità di denaro o cose mobili per ragioni dell’Ufficio». Sotto il profilo dell’offensività – sottolineano i Giudici di legittimità – la bancarotta fraudolenta per distrazione «è un reato che tutela l’interesse dei creditori sociali a rivalersi sui beni del fallito in virtù del fatto che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni», mentre il peculato, reato plurioffensivo, «non tutela solo il patrimonio della Pubblica Amministrazione o di terzi, ma [anche] la legalità, l’efficienza, l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, la fedeltà del Pubblico Ufficiale».
Alla luce della rilevata diversità strutturale e funzionale tra i due reati la Corte di Cassazione ha affermato la possibilità di configurare un concorso formale di reati, e non un concorso apparente di norme.