Si segnala la sentenza che può leggersi in allegato con cui a Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sul delitto di abuso d’ufficio recentemente riformato ad opera del d.l.16 luglio 2020, n. 76 (conv. in L. 11 settembre 2020, n. 120) che ha sostituito, nel testo dell’art. 323 c.p. le parole norme di legge o di regolamento con le parole specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità. La Corte di Cassazione ha evidenziato che le modifiche apportate al testo della norma hanno determinato una sicura restrizione dell’ambito di applicabilità della fattispecie atteso che, come si legge nella sentenza, «il delitto è ora configurabile solamente nei casi in cui la violazione da parte dell’agente pubblico abbia avuto ad oggetto “specifiche regole di condotta” e non anche regole di carattere generale; solo se tali specifiche regole sono dettate “da norme di legge o da atti aventi forza di legge”, dunque non anche quelle fissate da meri regolamenti ovvero da altri atti normativi di fonte subprimaria; e, in ogni caso, a condizione che quelle regole siano formulate in termini da non lasciare alcun margine di discrezionalità all’agente, restando perciò oggi escluse dalla applicabilità della norma incriminatrice quelle regole di condotta che rispondano, anche in misura marginale, all’esercizio di un potere discrezionale. A tale ultimo proposito, tuttavia, i Giudici della VI sezione hanno precisato che il nuovo delitto di abuso di ufficio è configurabile non solo nel caso in cui la violazione di una specifica regola di condotta sia connessa all’esercizio di un potere già in origine previsto dalla legge come del tutto vincolato, ma anche nei casi in cui l’inosservanza della regola di condotta sia collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell’adozione dell’atto (o del comportamento) in cui si sostanzia l’abuso di ufficio».