Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione si è pronunciata, per la prima volta, sui termini della recente riforma che ha interessato il delitto di abuso d’ufficio escludendo l’applicabilità della nuova disciplina alle ipotesi riferibili alla violazione dell’obbligo di astensione. La Suprema Corte, preliminarmente, ha reputato necessario ricordare che, per effetto della modifica normativa dell’art. 323 c.p. introdotta dal d.l. n. 76/2000, le parole «in violazione di norme di legge e di regolamento» sono state sostituite dalle parole «in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».
I Giudici di legittimità hanno così precisato che la modifica ha investito «uno dei due segmenti di condotta che sono considerati rilevanti ai fini dell’integrazione del delitto di abuso d’ufficio che punisce con lo stesso trattamento sanzionatorio, accumunandone il relativo disvalore, sia la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio viola le norme di legge che ne disciplinano l’esercizio e sia quella, del medesimo soggetto qualificato, che ometta di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto o negli altri casi prescritti».
A giudizio della Corte ne deriva che, «l’abuso d’ufficio nella prima opzione, ovvero quello della violazione delle norme di legge che disciplinano lo svolgimento delle funzioni o del servizio, può essere ora integrato solo dalla violazione di regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, cioè da fonti primarie, con esclusione dei regolamenti attuativi, e con un contenuto vincolante precettivo da cui non residui alcuna discrezionalità amministrativa». Mentre, con riferimento alla seconda opzione che, in via alternativa rispetto al genus della violazione di legge, riguarda esclusivamente e più specificamente l’inosservanza dell’obbligo di astensione […] la modifica normativa non esplica nessun effetto [in quanto] la fonte normativa della violazione è da individuarsi nella stessa norma penale». Di conseguenza, per questa seconda ipotesi non risulta alcuna restrizione dell’ambito di rilevanza penale del delitto, come accade invece per la prima.