È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019 la Legge 4 ottobre 2019, n. 117, intitolata Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea.

Il provvedimento, in vigore dal 2 novembre 2019, è composto da 26 articoli che introducono i principi e i criteri direttivi per l’attuazione di diverse direttive europee tra le quali figura, in particolare, la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

A tale ultimo proposito, ai sensi dell’art. 3 della legge di delegazione, sarà compito del Governo:

  • individuare tra le condotte punite dalle norme penali vigenti quelle che possono essere ritenute lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Direttiva (UE) 2017/1371;
  • abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della Direttiva (UE) 2017/1371 e, in particolare, quelle che escludono la punibilità dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima Direttiva;
  • modificare l’articolo 322-bis c.p. al fine di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo da ledere, effettivamente o potenzialmente, gli interessi finanziari dell’Unione;
  • integrare le disposizioni del d.lgs. 231/01 prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, e che non siano già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;
  • prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della Direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;
  • prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea sia commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale – ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 – ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato;
  • prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del d.lgs. 231/01, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.