Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione – intervenuta in un caso di infortunio sul lavoro con conseguenti contestazioni ex art. 589 c.p. (nei confronti della persona fisica del datore di lavoro) e 25 septies d.lgs 231/2001 (nei confronti dell’Ente) – ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo il quale: «in tema di responsabilità degli Enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l’esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del d. Igs. n. 231 del 2001; poi, nell’evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell’ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto».

Applicando tali principi al caso di specie – nel quale i giudici di merito avevano omesso di effettuare tali verifiche – la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società ed ha annullato la sanzione amministrativa irrogatale, rilevando che: «la sentenza impugnata, al di là di un generico richiamo ad una maggiore velocità nell’esecuzione dei lavori , non indica puntualmente quale “interesse” o “vantaggio” sia stato ravvisato nell’agire dell’ente, [….] risulta[ndo] del tutto omessa nelle sentenze di merito la valutazione sul contenuto e sulla idoneità del modello organizzativo, [….] rinvenendosi soltanto considerazioni circa il P.O.S.  che è cosa diversa. In altre parole, i giudici di merito hanno svolto l’equazione “responsabilità penale della persona fisica datore di lavoro / preposto = responsabilità amministrativa dell’ente”, trascurando l’articolata disciplina posta dal d. Igs. n. 231 del 2001».