Con l’ordinanza n. 9836, depositata lo scorso 6 marzo, la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, preso atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 131-bis cod. pen. sia soggetto all’iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313».
Con la sentenza n. 38954, depositata il 24 settembre 2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrato interpretativo prospettato dai Giudici remittenti, hanno affermato il seguente principio di diritto: «il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione».