Nella sentenza che può leggersi in allegato la Suprema Corte ha affermato che il liquidatore si trova in una posizione di garanzia, fonte di responsabilità penale ex art. 40 c.p., ai sensi degli articoli 223 l. fall., 2489 c.c. e 2392 c.c. Quest’ultima disposizione prevede che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze.
In quest’ottica, il liquidatore che esegue il mandato liquidatorio, finalizzato al soddisfacimento dei creditori attraverso la vendita, quale strumento di monetizzazione, è responsabile delle sue condotte quando pone in essere, con la consapevolezza di diminuire il patrimonio della società, una operazione che si configura ex ante priva di qualsiasi ragionevolezza rispetto allo scopo liquidatorio perseguito. Secondo l’orientamento della Suprema Corte, sono indicatori ex ante di una condotta dissipativa: a) l’oggetto della vendita traslativa dell’intero asset aziendale; b) la riconducibilità al medesimo centro di interessi delle parti del rapporto; c) la mancata valutazione di alternative; d) l’assenza di garanzie della dilazione; e) l’acquiescenza del liquidatore a fronte dell’inadempimento, quando lo stesso avrebbe potuto azionare la clausola risolutiva espressa e, al contrario, non aveva esperito azioni giudiziarie a tutela dell’ingente credito.
Nel caso di specie, i Giudici della Quinta Sezione penale hanno valutato come dissipative le condotte poste in essere dal liquidatore di una società, che ne aveva ceduto i beni strumentali diminuendo le garanzie patrimoniali dei creditori della stessa, pur avendo, allo stesso tempo, soddisfatto i crediti dei dipendenti.