Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire la centralità – in materia di prevenzione antiinfortunistica – della figura professionale del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), confermando la condanna di un professionista imputato del reato di cui all’art. 92 D.Lgs 81/2008, per non avere, in qualità di CSE, adeguato il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) durante un periodo di fermo cantiere. In particolare, a fronte dello specifico motivo di ricorso proposto dall’imputato – secondo cui, nel caso di specie, non vi sarebbe stato alcun obbligo di adeguare il PSC poiché il cantiere era sospeso, non operativo e chiuso in quanto sottoposto a sequestro – i Giudici della IIIª Sezione hanno ribadito che l’articolo 92, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 impone al CSE, tra gli altri, «l’obbligo di costante aggiornamento del PSC in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute» , e che tale obbligo «non viene meno nel caso in cui le lavorazioni siano per qualsiasi motivo interrotte», atteso che, in tale ultima ipotesi, «il cantiere esiste come entità fisica e giuridica, generando di conseguenza responsabilità in capo al coordinatore e la necessità di presa in carico e aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, con la verifica dei rischi propri della sospensione, quali il degrado delle opere provvisionali (instabilità dei punteggi, scavi non protetti o recinzioni danneggiate), il rischio di intrusioni di terzi, da cui la necessità di misure per impedire l’accesso a estranei o animali, la valutazione delle conseguenze degli agenti atmosferici (rischio di allagamenti crolli o dispersione di materiali dovuti a vento o pioggia); non sottaciuta la necessità di programmazione delle manutenzioni». In definitiva, secondo i Giudici di legittimità «il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è chiamato a vigilare operativamente sul cantiere, anche in relazione alla sua dimensione statica, in quanto, anche quando le lavorazioni non sono in corso, il piano di sicurezza e coordinamento è operativo, sussistendo, altresì, l’obbligo del suo costante aggiornamento con specifico riferimento ai rischi propri della sospensione dei lavori».