Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione è tornata a fare il punto sui c.d. cybercrimes, ossia, sui crimini commessi tramite l’utilizzo di tecnologie informatiche o telematiche (artt. 493 ter; 640 ter; 615 ter; 615 quater; 615 quinquies; 617 quater; 617 quinquies; 617 sexies c.p.)
La vicenda giudiziaria sottoposta all’attenzione della Suprema Corte trae origine, nello specifico, dal ricorso presentato dall’ imputato avverso la sentenza della Corte di Appello con la quale era stata confermata la condanna in relazione al delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata a commettere i reati fine di cui agli artt. 617 quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 640 ter (frode informatica) 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 493 ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento). All’imputato era contestato di avere promosso, diretto e organizzato un’associazione a delinquere avente come scopo la riproduzione abusiva dei codici pin di carte carburante (attraverso l’installazione lettori di bande magnetiche – c.d. skimmer – presso le colonnine self service), successivamente trasferiti su altre carte clonate utilizzate per il prelievo e la definitiva rivendita del prodotto. A fronte delle censure mosse dai ricorrenti, riguardanti tanto l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, quanto l’impossibilità di configurare un concorso tra i reati contestati, i Giudici della IV Sezione hanno ribadito, per prima cosa, che i reati di cui agli articoli 640 ter e 615 quater c.p. concorrono tra loro, e ugualmente concorrono i reati di cui agli artt. 640 ter e 493 ter c.p. Avuto riguardo, invece, al possibile concorso tra i reati di cui agli artt. 640 ter e 617 quinquies c.p., i Giudici di legittimità sono pervenuti ad una diversa conclusione affermando che «il reato di cui all’art. 617 quinquies resti assorbito in quello di frode informatica ex art. 640 ter c.p. tutte le volte in cui – come accade nel caso di specie – installato il dispositivo atto ad intercettare comunicazioni di dati, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo di cui al primo reato nell’alterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalità realizzative tipiche della frode».