Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione ha evidenziato le condizioni per poter ascrivere un fatto di bancarotta fraudolenta in capo al consigliere di amministrazione senza deleghe che ometta di impedire fatti illeciti nel complesso commessi dalla società.

In particolare, la pronuncia ha confermato che il concorso dell’amministratore privo di delega nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per omesso impedimento dell’evento, sia configurabile non solo laddove emerga la prova dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società, ma anche quando vi siano “segnali di allarme” dai quali desumere l’accettazione del verificarsi dell’evento illecito, non essendovi stata attivazione per scongiurarlo.

Il Giudice di legittimità ha così stabilito che «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso dell’amministratore privo di delega per omesso impedimento dell’evento, è necessario che emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di ‘segnali di allarme’ inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio – secondo i criteri propri del dolo eventuale – del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà – nella forma del dolo indiretto – di non attivarsi per scongiurare detto evento».