Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante del «fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» di cui agli artt. 589 co. 2 e 590 co. 3 c.p., la condotta colposa deve coincidere con la violazione di una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori. Inoltre, il rischio che la regola cautelare violata era volta ad eliminare deve concretizzarsi nell’evento, non essendo a tal proposito sufficiente che l’evento si verifichi in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa. In altre parole, se la condotta colposa coincide con la trasgressione della regola cautelare, allora il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro se nell’evento si è concretizzato il rischio da queste governato.

Come noto, infatti, nei reati colposi di evento alla causalità materiale deve aggiungersi la causalità della colpa, che può essere accertata nel caso in cui l’evento verificatosi corrisponda alla classe di eventi il cui accadere la regola cautelare violata intende evitare (c.d. concretizzazione del rischio) e nel caso in cui il comportamento doveroso mancato avrebbe effettivamente evitato l’evento realizzatosi qualora adottato (efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito).

In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità della circostanza aggravante in questione in relazione ai reati di omicidio colposo ascritti, quali datori di lavoro, ad esponenti di Trenitalia S.p.A. e di Ferrovie dello Stato S.p.A., per le morti di soggetti estranei all’organizzazione di impresa, causate dall’incendio derivato dal deragliamento e successivo ribaltamento di un treno merci trasportante GPL, durante l’attraversamento della stazione di Viareggio (vicenda nota come “strage di Viareggio”), determinato dal cedimento di un assile dovuto al suo stato di corrosione, ritenendo le vittime non esposte al rischio “lavorativo” bensì a quello attinente alla sicurezza della circolazione ferroviaria. Con l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 589 co. 2 c.p., la Quarta Sezione ha dichiarato il reato di omicidio colposo estinto per prescrizione.