Nella sentenza che può leggersi in allegato, la Seconda sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che il curatore fallimentare è legittimato a impugnare il decreto di sequestro di prevenzione disposto sull’azienda dopo la dichiarazione del fallimento.

Nel caso in esame, gli Ermellini si sono dovuti pronunciare in merito all’opposizione proposta dalla curatela fallimentare di una Società per Azioni in liquidazione avverso un sequestro di prevenzione disposto sull’intero compendio aziendale in seguito alla dichiarazione di fallimento.

I Giudici di legittimità hanno evidenziato come la disposizione normativa concernente l’ipotesi in cui il fallimento sia dichiarato successivamente alla misura di prevenzione sia l’articolo 63 del d.lgs. 159/2011. Nel ragionamento della Corte, il curatore fallimentare diventa, al momento del fallimento, un soggetto titolare di posizioni processuali proprie e subentra in tutte le situazioni attive e passive rinvenute nel patrimonio della società fallita. Lo stesso curatore non è semplicemente un soggetto privato che agisce in rappresentanza del fallito e dei creditori, ma un «organo che svolge una funzione pubblica nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, incardinato nell’ufficio fallimentare a fianco del tribunale e del giudice delegato». Ne consegue che il curatore fallimentare, nell’ambito del procedimento di prevenzione reale, è legittimato a impugnare la misura cautelare reale applicata in seguito alla dichiarazione di fallimento.

Inoltre, la Suprema Corte ha notato come, di recente, il legislatore abbia introdotto, all’interno del Decreto legislativo n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), una disposizione conforme a tale soluzione interpretativa, che legittima il curatore a proporre riesame e appello contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro, oltre che a ricorrere in cassazione.