Con la sentenza n. 1971, depositata in cancelleria il 16 gennaio 2019, la V Sezione della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di sequestro di somme di denaro costituenti profitto del reato. In particolare, i Giudici della Suprema Corte – richiamandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite – hanno ribadito il principio di diritto in virtù del quale “la confiscabilità del denaro senza prova della pertinenzialità rispetto al reato è consentita solo nei confronti del soggetto che abbia visto le proprie disponibilità monetarie implementarsi di quelle somme direttamente provenienti dal reato e non già di altri, che non abbiano beneficiato dell’arricchimento.” In conseguenza di ciò – si legge nella motivazione della sentenza in rassegna – deve ritenersi che, laddove l’amministratore di una società abbia percepito legittimamente dei compensi a cagione della carica rivestita, tale somma non potrà essere ritenuta profitto del reato, salvo che non si provi che, a dispetto della situazione che formalmente si appalesa, vi sia un’osmosi economica tra persona giuridica e persona fisica che la rappresenta, ciò che accade quando la società non sia altro che un mero schermo formale a copertura della effettiva titolarità dei beni della medesima in capo al soggetto che la rappresenta.