Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema, quello della confisca urbanistica obbligatoria in ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, recentemente posto all’attenzione della Corte EDU, nella nota sentenza Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. ed altri c. Italia.
I giudici della III sezione penale hanno affermato che, in base alla nuova disposizione di cui all’art. 578-bis c.p.p., ed alla luce dei principi affermati nella citata pronuncia della Grande Camera della Corte EDU, «il proscioglimento per intervenuta prescrizione, maturato nel corso del processo, non osta alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che – attesa la natura “sostanzialmente penale” della sanzione irrogata, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU – il suddetto reato venga accertato, con adeguata motivazione, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, posto che l’obbligo di accertamento imposto al giudice per l’adozione del provvedimento ablativo prevale su quello generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità, ex art. 129c.p.p. La compatibilità tra la confisca urbanistica e la pronuncia di una sentenza di prescrizione – proseguono i Giudici di legittimità – «è, in astratto, pienamente conforme ai principi convenzionali, dovendosi invece appuntare l’attenzione sul dato sostanziale dell’avvenuto accertamento dell’esistenza del reato e della colpevolezza dell’imputato, attuando tutte le garanzie proprie della natura penale della sanzione irrogata. «È dunque possibile – conclude la Suprema Corte – disporre la confisca urbanistica anche in caso di sentenza di prescrizione, ma la decisione sulla confisca – proprio perché in ottica convenzionale integra una decisione sanzionatoria di tipo penale – deve necessariamente essere adottata secondo standard probatori e con il rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna».